(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 6 del 10 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  Al  fine  di  garantire  la  tutela  della  popolazione e dei
lavoratori,  la  presente  legge disciplina il rilascio del nullaosta
preventivo  all'impiego  di  sorgenti di radiazioni ionizzanti per le
attivita'  comportanti  esposizioni  a  scopo medico, classificato di
categoria  B  ai  sensi dell'Art. 27 del decreto legislativo 17 marzo
1995,    n.   230   (Attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti) e successive modifiche, di seguito denominato nullaosta.
    2.  La  presente  legge  disciplina,  altresi',  le modalita' per
l'espressione  dei  pareti  previsti dagli articoli 28 e 29, comma 2,
secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  n. 230/1995 ai fini del
rilascio,  da  parte  dei  competenti  organi  statali, dei nullaosta
preventivi    all'impiego    di    radiazioni    ionizzanti   nonche'
l'autorizzazione  all'allontanamento  dei rifiuti, ai sensi dell'Art.
30   dello   stesso   decreto  legislativo,  e  gli  inventari  delle
apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive.